Lo Statuto
ALLEGATO C) N. 110789/40848 REP. G.B. CALINI
STATUTO ASSOCIAZIONE
“PSICONCOLOGIA, RIABILITAZIONE, INFORMAZIONE, ASSISTENZA MALATI ONCOLOGICI – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”
TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1. Costituzione, sede e durata
È costituita l’Associazione denominata “PSICONCOLOGIA, RIABILITAZIONE, INFORMAZIONE, ASSISTENZA MALATI ONCOLOGICI – Associazione di promozione sociale”, di seguito denominata semplicemente Associazione.
L’Associazione utilizza quale acronimo “PRIAMO – Associazione di promozione sociale” oppure “PRIAMO – APS”.
L’Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l’indicazione di Associazione di Promozione Sociale o APS.
L’Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.
L’Associazione fissa la propria sede in Brescia.
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all’estero. L’organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.
L’Associazione ha durata illimitata.
ARTICOLO 2. Statuto
L’Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati, dal Codice Civile e dai princìpi generali dell’ordinamento giuridico.
ARTICOLO 3. Finalità e attività di interesse generale
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale:
– interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
– prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche’ le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
– ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
– beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche’ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
L’Associazione si ispira ai principi di solidarietà sociale nel campo della Psiconcologia, Riabilitazione, Formazione, Informazione e Assistenza e presta la propria attività prevalentemente a favore dei malati oncologici al fine di migliorare la loro qualità di vita e quella delle persone che sono a loro vicine, anche attraverso la promozione di attività di prevenzione.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione, a mero titolo esemplificativo, potrà:
- favorire ed attivare progetti di supporto psicologico, psicoterapeutico e riabilitativo, sia di gruppo che individuali, rivolti a malati oncologici e familiari, durante le diverse fasi di malattia, dalla fase diagnostica alla fase terminale;
- attivare ambulatori di nutrizione clinica rivolti a pazienti oncologici per tamponare gli effetti collaterali provocati dai trattamenti radio e chemioterapici;
- dare avvio, anche in collaborazione con altri Enti e Organismi pubblici e privati, a servizi innovativi di sostegno al malato ed alla famiglia, quali, a solo titolo di esempio non esaustivo, call center, sportelli di informazione, servizi di assistenza e tutela dei diritti del malato oncologico e dei suoi familiari, ecc.;
- promuovere la conoscenza e la diffusione della psiconcologia in campo clinico, formativo, sociale e di ricerca;
- attivare ambulatori di educazione alimentare rivolti alla popolazione sana con l’obiettivo di educare le persone verso un corretto regime alimentare, organizzare corsi di cucina salutistica;
- promuovere serate informative e attività di sensibilizzazione aperte alla popolazione sui temi della prevenzione oncologica, dei corretti stili di vita e del trauma in generale;
- organizzare percorsi di educazione e promozione della salute rivolti a studenti ed insegnanti presso le scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare verso un corretto stile di vita così da rendere i partecipanti, protagonisti della propria salute e del proprio benessere;
- organizzare corsi di formazione per l’Educazione Medico-Scientifica Continua, corsi di aggiornamento, convegni, seminari di studio ed approfondimento e/o di ricerca, volti a migliorare costantemente l’apprendimento e l’aggiornamento degli operatori del settore;
- attivare rapporti di collaborazione con università, istituti di ricerca e società scientifiche sia a fini di ricerca scientifica che a fini formativi;
- destinare, ai fini della beneficienza, risorse economiche e/o umane con l’obiettivo di umanizzare reparti di degenza o servizi che si occupano di malati oncologici;
- collaborare con Associazioni di volontariato, Cooperative sociali, Società Scientifiche, Enti ed in generale con il mondo del non-profit italiano ed estero per il raggiungimento degli scopi sociali;
- aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità a metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
L’Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l’Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.
TITOLO II. ADERENTI
ARTICOLO 4. Ammissione
Sono aderenti dell’Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’Associazione e s’impegnano per realizzarle mettendo a disposizione, nel caso siano persone fisiche, gratuitamente parte del proprio tempo libero.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
E’ consentita l’ammissione come associati di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel Libro degli associati.
Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta.
L’ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla data della deliberazione.
Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.
In caso di rigetto della domanda, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull’ istanza si pronunci l’Assemblea, alla prima riunione utile.
ARTICOLO 5. Categorie di soci
Sono Soci dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo e coloro che, previo versamento della quota associativa annuale, sono e saranno ammessi dal Consiglio Direttivo.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
- a) Fondatori;
- b) Volontari;
- c) Onorari;
- d) Ordinari.
Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’Atto Costitutivo.
Soci Volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali.
Soci Onorari sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza e/o coloro che per la particolare attività o per meriti professionali vengono nominati tali dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
Soci Ordinari sono tutte le persone che condividono gli ideali e scopi dell’Associazione.
ARTICOLO 6. Adesione e attività di volontariato
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato il diritto di voto nell’assemblea; in particolare all’associato è riconosciuto il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione stessa, oltre che per l’approvazione del bilancio d’esercizio.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
I soci, inoltre, hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative promosse dall’Associazione.
I soci hanno il dovere di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.
L’attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l’Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
ARTICOLO 7. Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per:
- a) decesso;
- b) morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) recesso mediante presentazione di dimissioni scritte;
- d) esclusione secondo le norme del presente Statuto.
Chiunque aderisce all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.
La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.
L’aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, quali ad esempio, inosservanza grave delle norme dello statuto e degli eventuali regolamenti, comportamento compromettente il buon nome e il buon funzionamento dell’Associazione, appropriazione di beni di proprietà dell’Associazione e del personale operante in essa, condotta gravemente offensiva nel confronti degli organi istituzionali dell’Associazione, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.
La deliberazione di esclusione, salvo il caso di morosità nel pagamento della quota associativa, è comunicata all’interessato, mediante lettera raccomandata a.r., entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.
Il provvedimento deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata e più precisamente l’indicazione del fatto o dei fatti specifici integranti il grave motivo.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione.
Nel caso l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire l’Assemblea dei Soci; in tal caso l’efficacia della deliberazione d’esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell’Assemblea stessa.
La delibera di esclusione per morosità nel pagamento della quota associativa è assunta una volta scaduto il termine fissato dal consiglio ed è comunicata per iscritto, senza obblighi di forma, ma con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario ed ha effetto immediato.
Il socio escluso per morosità nel pagamento della quota associativa può essere reintegrato senza formalità, qualora provveda a regolarizzare la posizione entro 30 giorni dalla data della comunicazione. Trascorso tale termine, l’eventuale riammissione potrà avvenire previa espressa domanda scritta e con le modalità previste dall’art. 4.
I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ARTICOLO 8 Volontari e Assicurazioni Obbligatorie
I volontari dell’Associazione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
TITOLO III. ORGANI
ARTICOLO 9. Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- a) l’Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l’Organo di controllo, nei casi previsti dalla Legge.
ARTICOLO 10. Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa.
L’Assemblea è momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti gli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota annuale associativa.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente, dal membro più anziano di servizio in carica nel Consiglio Direttivo o da un socio nominato dall’Assemblea.
ARTICOLO 11. Convocazione
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro la fine del mese di aprile per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.
L’Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo indicante l’elenco delle materie da trattare, il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
L’Assemblea è convocata con manifesto da affiggersi presso la sede dell’Associazione negli appositi spazi nonché tramite comunicazione scritta, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inviata a tutti i soci, almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
E’ ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni dell’Assemblea, mediante l’utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.
In tal caso, l’Assemblea si ritiene svolta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione ed il Segretario.
Delle riunioni dell’Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità degli associati e pertanto le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e allo Statuto, obbligano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
ARTICOLO 12. Assemblea ordinaria
All’Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:
- a) l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell’Organo di controllo;
- d) la deliberazione sul numero e sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull’eventuale promozione dell’azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) la determinazione degli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione nonché la definizione del relativo programma generale annuale;
- f) l’approvazione dell’eventuale Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- g) l’approvazione dell’eventuale Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- h) l’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati stante il divieto di cui agli articoli 23 e 25 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- i) l’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio preventivo;
- j) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell’Assemblea Ordinaria.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
Ogni socio ha diritto ad un voto, non è ammesso il voto per corrispondenza.
Ogni aderente non può avere più di due deleghe.
La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell’Associazione.
Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante voto segreto.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 13. Assemblea straordinaria
All’Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:
- la modifica dello statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- la devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà degli associati.
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione, su proposta del Consiglio Direttivo.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere presente in proprio o per delega. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Ogni aderente non può avere più di due deleghe.
La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell’Associazione.
ARTICOLO 14. Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall’Assemblea dei soci; esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei soci.
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
E’ ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante l’utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione ed il Segretario.
Il Consiglio Direttivo è convocato, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno sette giorni prima della data fissata per la convocazione e contenente l’indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Le votazioni sono palesi tranne nei casi riguardanti le persone non concernenti le nomine.
Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; predispone eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio ha facoltà di proporre all’Assemblea lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio.
Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.
Il Consiglio Direttivo determina l’ammontare della quota associativa annuale ed il termine entro il quale deve essere versata.
Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell’Assemblea.
La deliberazione è comunicata all’interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.
Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può ricorrere all’arbitrato come previsto dall’art. 26, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell’Assemblea; in tal caso l’efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia dell’arbitro stesso.
Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell’organo di amministrazione cessino dall’incarico, l’organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell’organo e seguendo l’ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l’assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.
Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell’organo di amministrazione che deve essere rinnovato.
In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla convocazione dell’Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
ARTICOLO 15. Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione è anche presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l’Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
L’Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, presiede al buon andamento amministrativo dell’Associazione, cura l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.
Il Presidente cura e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.
Il Presidente cura la predisposizione delle relazioni allegate ai bilanci, sia preventivo che d’esercizio.
ARTICOLO 16. Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
In caso di cessazione del Presidente, il Vice Presidente subentra automaticamente nella carica e provvede a convocare il Consiglio per adempiere a quanto previsto dall’art. 15.
ARTICOLO 17. Il Segretario
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle proprie attività.
ARTICOLO 18. Il Tesoriere
Il Tesoriere, ove necessario in collaborazione con il Presidente del Consiglio Direttivo, è il responsabile della gestione operativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili, cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo, il tutto sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.
ARTICOLO 19. Organo di controllo e Revisione legale di conti
L’Organo di controllo è eletto dall’Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.
L’Organo di controllo si compone di uno o tre membri effettivi.
L’Organo di controllo, se composto di tre membri, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente.
I membri dell’Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se composto di tre membri, almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
All’Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Qualora previsto dalla Legge, all’Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile, in tal caso se composto di tre membri tutti i componenti devono essere iscritti all’apposito registro dei revisori legali.
TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO
ARTICOLO 20. Risorse economiche
L’Associazione trae le proprie risorse da:
– quote associative;
– contributi degli aderenti;
– contributi pubblici e privati;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rendite patrimoniali;
– entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
– entrate derivanti dalle attività di interesse generale nei limiti previsti dall’art. 79 del D.Lgs. 117/17, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate e quelle di cui all’art. 85 del D.Lgs. 117/17;
– entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse;
– entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
– ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall’associazione.
ARTICOLO 21. Patrimonio, contributi e convenzioni.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili.
Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.
L’importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile. In caso di dimissioni, esclusione o decesso di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.
Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
ARTICOLO 22. Bilancio
Per ogni esercizio sociale, l’associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.
L’esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio d’esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.
Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l’anno di riferimento, nonché una breve relazione sull’andamento economico – finanziario prefigurato.
Nei casi previsti dalla legge, l’associazione redigerà il bilancio sociale.
Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d’esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
ARTICOLO 23. Avanzi di gestione
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all’art. 3 dello Statuto ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
ARTICOLO 24. Libri Sociali obbligatori
L’Associazione tiene:
– il Registro dei Volontari;
– il Libro degli Associati;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
– il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo;
– il Libro degli Inventari.
Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.
Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all’Organo di Controllo stesso.
TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 25. Scioglimento
In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell’Ufficio o dell’Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Associazione di Promozine Sociale secondo le determinazioni dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ARTICOLO 26. Clausola compromissoria
Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un un Arbitro, amichevole compositore nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l’Associazione.
L’arbitro giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
ARTICOLO 27. Legge applicabile
Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.
f.to Diana Lucchini
f.to Giovanni Battista Calini